(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
 della Regione Trentino-Alto Adige n. 50/I-II del 13 dicembre 2011) 
 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Modificazioni dell'art. 2 della legge provinciale 1° agosto 2002,  n.
               11 (legge provinciale sull'artigianato) 
 
    1.   Il   comma   1   dell'art.   2   della   legge   provinciale
sull'artigianato e' sostituito dal seguente: 
      "1. Sono artigiani: 
        a) i soggetti considerati tali dalla legislazione statale  in
materia di artigianato; 
        b) le imprese costituite ed esercitate in forma di societa' a
responsabilita' limitata con pluralita' di  soci  aventi  diritto  al
riconoscimento della qualifica artigiana  ai  sensi  della  normativa
statale." 
    2.   Al   comma   2   dell'art.   2   della   legge   provinciale
sull'artigianato sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) l'alinea e' sostituito dal  seguente:  "Agli  effetti  della
normativa provinciale sono considerati artigiani, inoltre:"; 
      b) nella lettera a) le parole:  "le  imprese"  sono  sostituite
dalle seguenti: "i soggetti".