(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 50/I-II del 13 dicembre 2011) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1 Modificazioni dell'art. 2 della legge provinciale 1° agosto 2002, n. 11 (legge provinciale sull'artigianato) 1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale sull'artigianato e' sostituito dal seguente: "1. Sono artigiani: a) i soggetti considerati tali dalla legislazione statale in materia di artigianato; b) le imprese costituite ed esercitate in forma di societa' a responsabilita' limitata con pluralita' di soci aventi diritto al riconoscimento della qualifica artigiana ai sensi della normativa statale." 2. Al comma 2 dell'art. 2 della legge provinciale sull'artigianato sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'alinea e' sostituito dal seguente: "Agli effetti della normativa provinciale sono considerati artigiani, inoltre:"; b) nella lettera a) le parole: "le imprese" sono sostituite dalle seguenti: "i soggetti".